Bancarotta preferenziale per la restituzione di finanziamenti postergati

Pur applicandosi la postergazione di cui all’art.c 2467 c.c., risponde di bancarotta preferenziale l’amministratore di una spa che restituisca ai soci, incluso se stesso, anticipazioni di pagamenti effettuate per saldare debiti sociali in un momento di difficile situazione finanziaria della società, poi sfociata nel fallimento.
È questo il principio che appare possibile desumere dalla sentenza n. 35687/2022 della Cassazione, che si pone in contrasto con la ricostruzione fino ad oggi adottata dalla Suprema Corte, secondo la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione l’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c.