Invio telematico corrispettivi

Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per certi contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
Come accennato, la decorrenza di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari complessivo realizzato. Infatti, l’obbligo sussiste rispettivamente:
 dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
 dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Dal punto di vista procedurale, l’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio, dei nuovi “registratori telematici o di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio: in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.
Ricordo altresi’ la presenza di un credito di imposta correlato alla sostituzione o modifica dei vecchi registratori di cassa di cui gia’ alla mia mail del 10/01/2019.
Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
È concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi  dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.