Nuovo obbligo per le SRL: l’ Organo di Controllo

Ieri 14 febbraio e’ stato pubblicato in GU Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’ Insolvenza, DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle  procedure concorsuali e pertanto la scadenza per la nomina dell’ Organo di Controllo e’ fissata con fine anno, cosi’ come il termine per l’ adeguamento degli statuti societari ove ce ne fosse bisogno.

Da piu’ parti viene evidenziata la convenienza di nominare l’ Organo in sede di approvazione del bilancio 2018 cosi’ da concedere all’ Organo un maggior tempo per le verifiche gia’ sull’ anno in corso e affinche’ la scadenza dell’ Organo (durata triennale) venga poi a coincidere ogni volta con le approvazione dei bilanci successivi. La nomina è obbligatoria al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi.
L’ Organo deve sollecitare l’ imprenditore ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, proprio finalizzato alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Al ricorrere di queste ultime situazioni di difficoltà, l’imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In tale nuovo contesto normativo che il decreto introduce l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societari.
In particolare L’articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari un duplice adempimento
consistente nelle seguenti attività:
-verifica che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative,
se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
-segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi;

Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un’attività di esortazione per gli amministratori, affinché questi agiscano nella valutazione periodica e nel monitoraggio di quegli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione delle crisi di impresa.
Infatti qualora i sindaci o i revisori riscontrino l’esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un’apposita segnalazione che deve essere:
 motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
 fissata entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell’organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione – nei successivi 60 giorni – delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi,) sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo 2407, comma 1, c.c. L’art. 14 comma 3 dello schema di DLgs. precisa altresì che la tempestiva segnalazione all’organo di gestione, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che – nei casi previsti dal citato articolo e analizzati in precedenza – sia stata eseguita la tempestiva segnalazione all’Organismo di composizione della crisi. È stabilito anche che la segnalazione in commento non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico

Si rileva che nel decreto sono stati individuati i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di CRISI definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. In secondo il decreto ha introdotto degli indicatori della crisi identificati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che si possono rilevare tramite elaborazione di appositi quozienti, che diano evidenza:

 della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
 delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

In tal senso il citato articolo esplicita che rappresentano quozienti significativi: – il rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo, -quello tra il patrimonio netto e il passivo, -nonché l’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi, così come gli indicatori di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 dello schema di DLgs., che li individua nell’esistenza di debiti:

 per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, in misura eccedente alla metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;

 verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti Per le procedure di allerta, un particolare ruolo sarà giocato anche dall’agenzia delle entrate, enti previdenziali e enti di riscossione che dovranno segnalare prima al debitore e poi al Tribunale gli inadempimenti di importo rilevante, per aprire la porta alla gestione della crisi. Al fine di agevolare l’attività dell’organo di controllo della società, il decreto dispone l’obbligo degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB di informare l’organo di controllo della società, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Pertanto, a prescindere da tutto quanto sopra e dalle eventuali conseguenze dettate dal Codice Civile in caso di mancata nomina dell’ organo di controllo ove ne ricorrano i presupposti, quello che deve preoccupare l’ imprenditore adesso sono le ripercussioni sul settore bancario in termini di affidabilita’ e credibilita’: una societa’, che non ha nominato l’ organo di controllo pur essendone obbligata, non fornisce una buona immagine di se all’ istituto bancario che dovrebbe finanziarla.