Cessioni intracomunitarie, per la Corte Ue l’esenzione Iva non è condizionata ai documenti di trasporto

di Giorgio Emanuele Degani

La pronuncia della Corte di giustizia nel procedimento C-639/24 segna un punto fermo nell’interpretazione delle regole che disciplinano l’esenzione Iva delle cessioni intracomunitarie. Il giudice europeo, con un’interpretazione letterale e coerente del dettato normativo, afferma che l’esenzione dall’Iva prevista dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 non può essere condizionata in modo esclusivo al possesso, da parte del cedente, dei documenti formali elencati dall’articolo 45-bis del regolamento d’esecuzione 282/2011.

La disposizione regolamentare introduce una presunzione agevolatrice per comprovare l’avvenuto trasporto o la spedizione dei beni tra Stati membri, ma tale presunzione non esaurisce né delimita in via definitiva l’universo delle prove ammissibili ai fini dell’esenzione.

La Corte distingue con nettezza la funzione probatoria della presunzione prevista dal regolamento — pensata per semplificare l’onere della prova e per offrire certezza operativa a imprese e amministrazioni — dalla valutazione sostanziale richiesta dall’articolo 138 della direttiva. L’articolo 45-bis individua fattispecie nelle quali la circostanza materiale del trasferimento può essere ritenuta comprovata in presenza di determinate combinazioni documentali, ma non stabilisce che, in assenza di tali elementi formali, il diritto all’esenzione debba essere automaticamente escluso. Questa lettura prende le distanze da un approccio meramente formale che rischierebbe di trasformare una misura di armonizzazione fiscale in un ostacolo strutturale alla libera circolazione delle merci.

Nella motivazione resa dal giudice unionale viene tutelato il principio cardine della neutralità: l’esenzione Iva per le cessioni intracomunitarie risponde a una funzione economica precisa e deve essere riconosciuta ogni volta che ricorrano le condizioni di fatto poste dalla direttiva. Ne consegue che i controlli fiscali non possono limitarsi a un censimento dei documenti prescritti dal regolamento, bensì devono procedere a una valutazione complessiva e concreta di tutte le evidenze fornite dal contribuente.

Solo in casi eccezionali, specificamente delineati dalla giurisprudenza (C-21/16C-676/22) — quale la partecipazione intenzionale alla frode o l’assenza di qualsiasi prova che renda impossibile accertare la realtà materiale della cessione — la mancanza di documentazione formale può legittimare il rifiuto dell’esenzione.

La pronuncia attribuisce dunque un obbligo attivo alle amministrazioni finanziarie nazionali: quando la presunzione formale non scatta, esse sono tenute a esaminare ogni elemento probatorio disponibile (documenti di trasportofatturedichiarazioni e altri riscontri materiali) per stabilire se il trasferimento fisico dei beni tra Stati membri si sia effettivamente verificato. Tale obbligo non contraddice l’intento del regolamento di contrastare le frodi intracomunitarie; al contrario, esso concilia la necessità di prevenire abusi con la garanzia del corretto esercizio di un diritto tributario sostanziale.

La decisione si inserisce in una linea interpretativa consolidata che promette di preservare la sostanza dell’esenzione Iva contro il rischio di un’applicazione eccessivamente formalistica.

Ne deriva così un principio di diritto chiaro e puntuale: la presunzione prevista dall’articolo 45-bis è uno strumento probatorio preferibile ma non esclusivo; l’effettività dell’esenzione si determina sulla base della realtà fattuale della cessione intracomunitaria e non unicamente sulla presenza di specifici documenti elencati dal regolamento. Questo principio riafferma il primato della sostanza sulla forma nel diritto tributario europeo e orienta, con chiarezza normativa, il corretto contemperamento tra contrasto alla frode e tutela dei diritti soggettivi dei contribuenti.