Il Sole 24Ore 13.01.2026
La III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39154/2025, afferma che la non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e di ritenute può essere riconosciuta solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all’ incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. L’onere di provarne tutti i presupposti grava sul contribuente, chiarendo che i presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità non operano automaticamente per il solo fatto che l’impresa versi in difficoltà economiche, ma richiedono una dimostrazione rigorosa della genesi, natura e collocazione temporale della crisi.
